F24 online: obbligatorio se si superano i mille euro o si compensano crediti

(Agenzia delle entrate, circolare n. 27/E del 19 settembre 2014)

Appare decisamente in contrasto con la tanto sbandierata semplificazione degli adempimenti tributari, annunciata dall’esecutivo, la norma, contenuta nel DL n. 66/2014 (quello con il bonus Irpef di 80 euro) che, anche per i contribuenti non titolari di partita Iva, ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° ottobre, di effettuare i versamenti col Modello F24 esclusivamente tramite modalità telematiche, qualora il totale da pagare sia superiore a 1.000 euro o vengano effettuate compensazioni.
I nuovi vincoli non si applicano se i versamenti vengono effettuati con altre modalità, ovviamente laddove ciò sia previsto (ad esempio, i tributi comunali IMU e TASI, invece che con l’F24, possono essere pagati tramite bollettino di conto corrente postale; questa modalità, però, non consente di compensare le somme a debito con eventuali crediti tributari o contributivi a disposizione).
Se il contribuente utilizza per i pagamenti l’F24, può avvalersi, alternativamente:
● dell’“F24 on line”, che consente di compilare il modello attraverso il software scaricabile dal sito delle Entrate oppure tramite programmi disponibili sul mercato;
● dell’“F24 web”, che consente di compilare e inviare telematicamente il modello senza dover installare alcun software sul proprio computer.
Naturalmente entrambe le operazioni presuppongono che il comtribuente sia titolare di un conto corrente.
Se invece si rivolge ad un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.), quest’ultimo può trasmettere le deleghe F24 utilizzando uno dei due servizi “F24 cumulativo” e “F24 addebito unico”.
Le novità impattano in maniera dirompente sui non titolari di partita IVA, che possono ancora utilizzare l’F24 cartaceo unicamente nell’ipotesi in cui il saldo a debito, senza alcuna compensazione, non sfori i 1.000 euro; in questa circostanza, è ancora possibile pagare in banca, alla posta o presso uno sportello di Equitalia con contanti, assegni, bancomat, ecc.
Inoltre, la circolare individua altre situazioni in cui si può ancora utilizzare l’F24 cartaceo:
● per i modelli precompilati, di qualsiasi importo, ricevuti dagli enti impositori;
● per i versamenti rateali di tributi e contributi in corso al 1° ottobre (ad esempio, le somme risultanti da Unico 2014). In questo caso, si può proseguire con il cartaceo fino al 31 dicembre 2014, sia per gli importi superiori a 1.000 euro sia quando si effettuano compensazioni, anche a zero;
● i contribuenti che si avvalgono di crediti di imposta utilizzabili esclusivamente mediante compensazione presso gli agenti della riscossione.
Per i soggetti IVA, invece, tenuti obbligatoriamente ai pagamenti telematici già dal 2007, si aggiunge soltanto il nuovo vincolo di far transitare gli “F24 a zero” soltanto attraverso i servizi telematici delle Entrate (fino al 30 settembre, hanno potuto utilizzare anche l’internet banking).
La circolare, infine, dà indicazioni per i versamenti dovuti da chi è impossibilitato a detenere un conto corrente (ad esempio, falliti, protestati, ecc.). In questi casi, il contribuente può rivolgersi ad un intermediario abilitato ad Entratel (ad esempio il commercialista), disponibile all’addebito sul proprio conto corrente, o ad intermediari della riscossione che consentono di pagare l’F24 anche con carte prepagate, senza dover quindi essere necessariamente titolari di un conto corrente. In ultima analisi, se non sono disponibili questi canali, viene comunque consentito l’utilizzo del modello cartaceo. Ma se l’F24 ha saldo zero o contiene compensazioni, l’operazione deve essere spezzettata: va prima presentato un F24 a zero attraverso i servizi delle Entrate, con cui compensare i crediti vantati, e poi un F24 cartaceo per il debito residuo.

MODELLO F24: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DAL 1° OTTOBRE 2014

Contribuenti

Caratteristiche

del versamento

Cartaceo

Servizi Agenzia delle entrate

Internet banking

TITOLARI DI PARTITA IVA F24 con saldo finale a debito NO SI SI
F24 con saldo pari a zero NO SI NO
F24 compensando crediti Iva superiori a 5.000 euro annui NO SI NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA F24 con saldo pari a zero NO SI NO
F24 con saldo finale a debito e con compensazioni effettuate NO SI SI
F24 con saldo a debito superiore a 1.000 euro NO SI SI
F24 senza compensazioni e con saldo non superiore a 1.000 euro SI SI SI