Sisma Abruzzo: esentasse gli atti per chi riacquista l’abitazione principale

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61/E dell’11/6/2014)

I cittadini abruzzesi, che hanno visto distrutta la loro abitazione principale a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e ne riacquistano un’altra, continuano a non pagare l’imposta di registro e quelle ipotecaria e catastale, così come stabilito dal “decreto Abruzzo” (DL n. 39/2009), anche nel caso in cui l’atto venga stipulato dopo il 31 dicembre 2013.
Nei loro confronti, infatti, non trova applicazione la soppressione generalizzata di agevolazioni ed esenzioni in materia di imposta di registro scattata, dal 1° gennaio di quest’anno, per gli atti traslativi di immobili o di diritti reali immobiliari a titolo oneroso, nell’ambito della riforma dell’imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari (DLGS n. 23/2011).
Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale cancellare il regime di esenzione – misura inserita nell’ambito degli interventi finalizzati alla ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma e a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dall’evento – non risulterebbe coerente con l’impianto normativo delineato dal legislatore con il citato decreto legge 39/2009.
Pochi giorni dopo (risoluzione n. 64/E del 20 giugno), l’Amministrazione finanziaria è arrivata ad analoga conclusione, confermando l’esenzione dall’imposta di registro (legge n. 692/1981) anche in riferimento agli atti di affrancazione di terre gravate da usi civici realizzati dal 1° gennaio 2014.
In questo caso, la soppressione delle agevolazioni scattata ad inizio anno non opera, in quanto non si tratta di atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso. Secondo il Fisco, infatti, l’affrancazione di un fondo della collettività non determina trasferimento, ma solo l’effetto espansivo di un diritto di proprietà preesistente, sorto con il precedente provvedimento di legittimazione, in virtù del quale l’occupazione della terra è stata “legittimata” dal Comune con l’imposizione di un canone enfiteutico.
Vale la pena ricordare che, anche per altre fattispecie, l’Amministrazione finanziaria ha già assicurato la sopravvivenza delle agevolazioni in materia di imposta di registro. Nella circolare n. 2/E del 21 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato che la soppressione non riguarda la piccola proprietà contadina, la partecipazione ad Expo 2015, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti di separazione e divorzio, gli atti di conciliazione giudiziale. In tutti questi casi, restano applicabili le agevolazioni già in vigore.