Scadenze fiscali Luglio 2014

Scadenze fiscali Luglio 2014

Lunedì 7 luglio 

UNICO 2014 – Prorogato a questa data il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi solo per chi è soggetto agli studi di settore e per i contribuenti “nuovi minimi”. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP eventualmente dovuto per il 2014. La maggiorazione dello 0,40% scatta per i pagamenti effettuati dall’8 luglio al 20 agosto.

Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo: 4001 – IRPEF saldo; 4033 – IRPEF acconto prima rata; 4200 – acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata; 2003 – IRES saldo; 2001 – IRES acconto prima rata; 3800 – IRAP saldo; 3812 – IRAP acconto prima rata; 3801 – Addizionale regionale IRPEF; 3844 – Addizionale comunale IRPEF; 3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF; 1683 – Contributo di solidarietà; 4041 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – saldo; 4044 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – acconto prima rata; 4043 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – saldo; 4047 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – acconto prima rata

CEDOLARE SECCA – La proroga a questa data per i versamenti di UNICO (senza maggiorazione) vale anche se il contribuente, soggetto agli studi di settore, deve pagare il saldo 2013 della cedolare secca sugli affitti e/o se dovuta la prima rata di acconto della cedolare secca per il 2014. Per il pagamento con il Modello F24 sono previsti i seguenti codici tributo: 1842 – Cedolare secca locazioni – saldo; 1840 – Cedolare secca locazioni – acconto prima rata.

STUDI DI SETTORE – I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro questa data devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2014. Scade anche il termine per il versamento dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

“NUOVI MINIMI” – Scade il termine per effettuare, senza maggiorazione, il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione modello UNICO 2014 e dell’eventuale primo acconto per il 2014. I codici  tributo previsti sono: 1795 – Imposta sostitutiva “nuovi minimi” – saldo (regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità); 1793 – Imposta sostitutiva “nuovi minimi” – acconto prima rata.

GESTIONE SEPARATA INPS – Scade il termine per effettuare il versamento a saldo del contributo dovuto alla gestione separata INPS per il 2013 e della prima rata di acconto (40%) del contributo dovuto per il 2014 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza, soggetti agli studi di settore.

I codici tributo da indicare nella delega F24 sono:  P10 – Versamento dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria – acconti e saldo non rateizzati; P10R – Versamento rateizzato dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; PXX – Versamento dei professionisti privi di altra copertura previdenziale acconti e saldo non rateizzati; PXXR – Versamento rateizzato dei professionisti privi di altra copertura previdenziale.

DIRITTI CAMERALI – Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione per le imprese soggette a studi di settore) del diritto annuale dovuto per il 2014 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

Mercoledì 16 luglio

IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di giugno (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6006 – Versamento IVA mensile giugno.

IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi: 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2012 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847; 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001); 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004); 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012); 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004); 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038); 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040); 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040); 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040); 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040); 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049); 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040); 13) ritenute operate nel 2° trimestre 2014 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a giugno per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: 1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; 1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

DICHIARAZIONI D’INTENTO – I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data, se nel mese di giugno (contribuenti mensili) o nel 2° trimestre (trimestrali) sono state effettuate operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento nel mese di giugno (o nel 2° trimestre), il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata questo mese.

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 2° rata delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti (titolari di partita IVA) che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno o entro l’8 luglio. Per il pagamento degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali; 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali; 3857 – Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale IRPEF.

UNICO 2014 – Scade in questa data il termine per versare – in unica soluzione o come 1ª rata – le imposte dovute (a saldo e in acconto) con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei contribuenti che non sono soggetti agli studi di settore. Per i codici tributo da utilizzare si veda la scadenza del 7 luglio.

DIRITTI CAMERALI –  Entro questa data le imprese iscritte alla Camera di Commercio non soggette agli studi di settore possono effettuare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

Mercoledì 30 luglio

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° luglio 2014 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato utilizzando il  modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1ª annualità; 112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;  107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo; 114T – Imposta di registro per proroghe; 108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T – Imposta di registro per risoluzioni.

In alternativa, si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzando i seguenti codici tributo: 1500 – Imposta di registro per prima registrazione; 1501 – Imposta di registro per annualità successive; 1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto; 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto.