80 euro anche a lavoratori in Cig, mobilità o disoccupazione

(Agenzia delle entrate, circ. n. 9/E del 14/5/2014 e ris. n. 48/E del 7/5/2014)

I 640 euro di bonus IRPEF per il 2014 spettano anche ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o che percepiscono altre somme a titolo di sostegno al reddito, come l’indennità di mobilità o quella di disoccupazione. Si tratta, infatti, di proventi che sostituiscono redditi di lavoro dipendente e per i quali competono le relative detrazioni da lavoro previste dall’articolo 13 del TUIR.
È questa la precisazione più importante arrivata dalla circolare n. 9/2014, con cui l’Amministrazione finanziaria, dopo le primissime indicazioni diramate con la precedente circolare n. 8/E del 28 aprile immediatamente a ridosso della pubblicazione in Gazzetta del c.d. “decreto Renzi” (vedi le leggi illustrate di maggio, pag. 4), ha fornito una serie di rilevanti chiarimenti sul bonus IRPEF di 640 euro, riconosciuto per il 2014 ai lavoratori dipendenti e alcuni assimilati (soci lavoratori delle cooperative, percettori di borse di studio, co.co.co., collaboratori a progetto, sacerdoti, lavoratori socialmente utili), con reddito complessivo fino a 24.000 euro (oltre tale soglia, la somma va via diminuendo fino ad azzerarsi quando il reddito complessivo raggiunge quota 26.000 euro).
Vediamo, in sintesi, le altre principali puntualizzazioni fatte dal Fisco.
Per verificare se si rientra (e, in caso affermativo, in quale misura) tra i beneficiari del bonus, nel computo del reddito complessivo bisogna tener conto anche dei redditi assoggetti a cedolare secca che, scontando l’imposta sostitutiva prevista per quel regime, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF. Vanno invece escluse dal conteggio le somme percepite a titolo di premi di produttività che, fino ad un importo massimo di 3.000 euro, sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 10%.
Il bonus spetta anche ai lavoratori che determinano il reddito in base alle cosiddette retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del TUIR), in quanto si tratta di redditi di lavoro dipendente che, se pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo. Ricordiamo che le retribuzioni convenzionali – definite annualmente con apposito decreto ministeriale – si applicano, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati, per il lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti del settore privato, residenti in Italia, che nell’arco di dodici mesi soggiornano all’estero per più di 183 giorni.
Sono ammessi al beneficio anche i c.d. “lavoratori frontalieri”, cioè i cittadini residenti in Italia che quotidianamente, per svolgere le loro prestazioni di lavoro dipendente, si recano all’estero in Paesi e territori di confine, (Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano) e i cui redditi sono tassabili per la parte che eccede 6.700 euro. Per loro, dunque, la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo va effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente che eccede quella franchigia.
Ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia, il cui reddito complessivo – secondo le disposizioni del TUIR – è formato dai soli redditi prodotti nel nostro Paese, l’agevolazione spetta se tali redditi sono qui tassabili. Quindi, niente bonus, se il reddito di lavoro non è imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.
In caso di decesso del lavoratore nei primi mesi del 2014, con interruzione del rapporto di lavoro antecedente il mese di maggio, il credito potrà essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi che, per suo conto, presenteranno gli eredi nel 2015. Se invece il lavoratore muore dopo che il sostituto d’imposta ha cominciato ad erogare il bonus, la quota maturata nel periodo di paga in cui avviene il decesso, anche se materialmente percepita dagli eredi, non costituisce reddito per questi ultimi, ma conserva la sua natura esentasse.
In relazione ad alcuni situazioni particolari, poiché il bonus va rapportato alla durata del rapporto facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, si applicano le precisazioni fornite dall’Am­ministrazione finanziaria con la datata circolare ministeriale n. 3/E del 1998. Pertanto, dai giorni per i quali spettano le detrazioni vanno sottratti quelli che non danno diritto ad alcun reddito (ad esempio, quando si è in aspettativa non retribuita), mentre le detrazioni non vanno ridotte in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come nel part-time.
Se si hanno contemporaneamente più rapporti di lavoro che presi singolarmente danno diritto al bonus, ma sommati eccedono la soglia dei 26.000 euro (ad esempio, uno di 12.000 euro ed un altro di 16.000 euro), la circostanza va comunicata ai sostituti d’imposta affinché questi non riconoscano l’agevolazione in busta paga. Se, invece, l’importo del reddito complessivamente derivante da diversi rapporti di lavoro non supera i 26.000 euro, il bonus spetta; in questo caso, il lavoratore deve avvisare tutti i sostituti d’imposta perché non attribuiscano il credito, tranne uno che provvede a corrispondergli la somma spettante.
Quando un rapporto di lavoro cessa e se ne inizia un altro, il nuovo sostituto d’imposta deve tener conto del CUD rilasciato dal vecchio datore di lavoro. Se però il lavoratore non consegna il modello, il nuovo sostituto verifica la spettanza del credito e ne determina l’importo sulla base dei soli dati in suo possesso, fermo restando che il lavoratore è tenuto a comunicargli l’eventuale circostanza che il bonus non spetta perché la somma dei redditi derivanti dai due rapporti di lavoro supera la soglia che ne consente il riconoscimento.
Se si verificano variazioni del reddito o delle detrazioni che fanno venir meno il diritto al bonus, il sostituto d’imposta può ricalcolare il credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Al contrario, se le variazioni di retribuzione comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto lo riconosce a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
In merito all’importo del bonus spettante:
a) per la verifica della “capienza”, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere superiore alle detrazioni calcolate considerando come reddito complessivo gli stessi redditi che hanno determinato l’imposta lorda;
b) il calcolo dell’importo del bonus va effettuato rapportandolo al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati con le ordinarie regole applicate per il riconoscimento delle detrazioni da lavoro. Ad esempio, un lavoratore con reddito complessivo di 22.000, che ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) ha diritto ad un bonus di 210,41 euro, così calcolato: 640/365 x 120; oppure, un lavoratore che inizia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro nel 2014), con reddito complessivo entro i 24.000 euro, percepirà un bonus di 371,73 euro, così calcolato: 640/365 x 212;
c) per la determinazione dell’importo da erogare in ciascun periodo di paga, il bonus complessivo può essere ripartito tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Ad esempio, se il bonus viene erogato da giugno a dicembre (214 giorni), l’importo complessivamente spettante va diviso per 214 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese; così, se il credito totale spettante è di 640 euro, per ciascuno dei mesi di 31 giorni (luglio, agosto, ottobre e dicembre) compete un importo di 92,71 euro (640/214 x 31), mentre per ogni mese di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) spettano 89,72 euro (640/214 x 30). Per facilitare l’operazione, sono comunque ammessi altri criteri, purché – precisa il Fisco – oggettivi e costanti, come, ad esempio (ci sembra quello più semplice), la ripartizione dell’intero credito spettante tra le retribuzioni del 2014 (ad esempio, se si comincia da giugno, in sette periodi di paga). Non è però consentito dividere i 640 euro annui per le dodici mensilità ed erogare 53,33 per ciascuno dei sette mesi da giugno a dicembre e solo a conguaglio la differenza di 266,67 euro.
Il sostituto d’imposta recupera le somme attribuite ai lavoratori a titolo di bonus tramite compensazione nel modello F24, ossia riducendo i versamenti delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali che è chiamato ad effettuare mensilmente. Gli importi utilizzati, tuttavia, non concorrono al limite annuo di 700.000 euro previsto per le compensazioni “orizzontali”, cioè quelle operate tra tributi diversi. Deve essere utilizzato l’apposito codice tributo “1655”, da riportare nella sezione Erario dell’F24; inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello di pagamento vanno indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus.