Come si paga la sanzione per non aver comunicato la cessazione dell’attività

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014)

È “8120” il codice tributo da utilizzare per versare la sanzione dovuta quando non si è provveduto a presentare la dichiarazione di cessata attività da parte dei contribuenti titolari di partita IVA. La norma (articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633/72, come riscritto dal DL n. 16/2012, c.d. “decreto semplificazioni tributarie”) prevede che l’Agenzia delle entrate, basandosi sulle informazioni e sugli elementi presenti in Anagrafe tributaria, individua i titolari di partita IVA che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività. L’adempimento – ricordiamo – va effettuato entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, presentando l’apposito modello AA7/10 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/11 (le persone fisiche) in forma cartacea presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il Fisco, dunque, intercettati coloro che hanno omesso l’adempimento, comunica loro che vi provvederà d’ufficio, con invito a pagare la sanzione nella misura ridotta ad un terzo del minimo, ossia pari a 172 euro. L’interessato, se non concorda con l’intenzione manifestata dall’ufficio, ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari e gli eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Amministrazione. A questo punto, le Entrate, se non ritengono valide le motivazioni addotte, procedono d’ufficio alla cessazione della partita Iva e iscrivono a ruolo la sanzione prevista per questo tipo di irregolarità (da 516 a 2.065 euro).
Il codice “8120” (denominato “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’art. 35, c. 15-quinquies del d.P.R. n. 633/1972”) va pertanto adoperato quando si decide di accogliere “l’invito” del Fisco a beneficiare dello sconto della sanzione ad un terzo, pagando 172 euro tramite il modello F24 allegato alla comunicazione. In alternativa, può essere utilizzato, anche con modalità telematiche, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre: nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno riportati, negli specifici campi, il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nella stessa comunicazione; nel campo “tipo” va inserita la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi” non deve essere scritto nulla.
Lo stesso codice tributo “8120” deve essere utilizzato anche dai soggetti tenuti ad effettuare il versamento tramite il modello “F24 Enti pubblici” (amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, titolari di contabilità speciali e conti di tesoreria unica).