Coltivatori diretti e Iap: niente Irpef e addizionali se è dovuta la mini Imu

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014)

L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale sul reddito dominicale dei terreni agricoli (e di quelli non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, non affittati, anche se per il 2013 è dovuta esclusivamente la mini IMU.
La puntualizzazione arriva dall’Agenzia delle entrate, intervenuta per chiarire l’applicazione della disposizione generale contenuta nella disciplina di base dell’IMU (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011) – secondo cui l’imposta municipale sostituisce l’imposta sul reddito e le relative addizionali dovute con riguardo ai redditi fondiari (fabbricati e terreni) relativi ai beni non locati – alla luce degli interventi normativi succedutisi nel 2013. Per tale annualità, infatti, benché inizialmente fosse stato previsto che l’IMU non era dovuta per quella tipologia di terreni, successivamente è stato stabilito che il contribuente (così come per l’abitazione principale) fosse comunque tenuto a versare, entro il 24 gennaio 2014, una quota (c.d. “mini IMU”), pari al 40%, dell’eventuale differenza tra l’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal Comune per il 2013 e quella risultante dall’appli­cazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.
Ribadito dunque il principio dell’effetto sostitutivo dell’IRPEF in presenza anche della sola mini IMU, le Entrate hanno fornito le opportune indicazioni per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi in presenza di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Pertanto:
● in riferimento a quelli per i quali è dovuta la mini IMU per il 2013, nel quadro A del modello 730/2014 non va compilata la colonna 9 (“IMU non dovuta”) e il reddito dominicale del terreno non affittato non deve essere assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali;
● in riferimento a quelli per i quali non è dovuta l’IMU per il 2013, nel quadro A va indicato il codice “2” nella colonna 9 (“IMU non dovuta”) e il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali.