Scadenze fiscali Aprile 2014

Scadenze fiscali Aprile 2014

Giovedì 10 aprile

SPESOMETRO (MENSILI) – Entro questa data si deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate il Modello di Comunicazione Polivalente (anche detto “spesometro” o elenco clienti e fornitori”) che riepiloga le operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute nel 2013. Per le sole operazioni per le quali non c’è l’obbligo di emettere la fattura (per esempio, vendite effettuate da commercianti al dettaglio) la comunicazione deve essere effettuata se l’importo della singola operazione sia pari o superiore a 3.600 euro (Iva compresa). L’indicazione dei dati potrà avvenire sia in modo analitico (cioè fattura per fattura) sia in modo aggregato (cioè cumulando i dati complessivi per ciascun cliente o fornitore). La scadenza di questa data riguarda i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile Iva. Se, invece, la periodicità delle liquidazione Iva 2014 è trimestrale, l’invio della comunicazione in esame slitta al prossimo 22 aprile (così prorogato perché il 20 aprile è Pasqua).

Mercoledì 16 aprile

IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di marzo. Il codice tributo da utilizzare è il 6003 – Versamento IVA mensile marzo.

IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848;

2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);

3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);

4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);

5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);

6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);

7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);

8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);

9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);

10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);

11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);

12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);

13) ritenute operate nel 1° trimestre 2014 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo per i quali al socio è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035). Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a marzo per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;

1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

DICHIARAZIONI D’INTENTO – I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di marzo 2014 hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento entro marzo, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere inviata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 17 marzo scorso. Per usufruire del ravvedimento occorre versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi legali dell’1% annuo calcolati dal 18 marzo fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 – Sanzione pecuniaria IVA;

8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

Martedì 22 aprile

Scadenza prorogata a questa data perché il 20 aprile è Pasqua e anche il 21 aprile è festivo.
SPESOMETRO (TRIMESTRALI) – Entro questa data i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva trimestrali devono inviare on line all’Agenzia delle entrate il Modello di Comunicazione Polivalente (anche detto “spesometro” o elenco clienti e fornitori”) per le operazioni Iva del 2013. Al riguardo si veda quanto precisato per il contribuenti mensili al 10 aprile.

Lunedì 28 aprile

Scadenza rinviata a questa data perché il 25 aprile è festivo, così come i giorni 26 e 27 aprile.
INTRASTAT – Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili) o nel 1° trimestre 2014 (operatori con obbligo trimestrale).

Mercoledì 30 aprile

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° febbraio 2013 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”.

Per il pagamento dell’imposta di registro si potrà utilizzare il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:

115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1ª annualità;

112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;

107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo;

114T – Imposta di registro per proroghe;

108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici;

113T – Imposta di registro per risoluzioni.
In alternativa, si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzando i seguenti codici tributo:

1500 – Imposta di registro per prima registrazione;

1501 – Imposta di registro per annualità successive;

1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto;

1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;

1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto.
730 – Ultimo giorno per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico il mod. 730 e la busta chiusa contenente il modello per la scelta della destinazione dell’8 e/o 5 per mille dell’IRPEF.

OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare on line all’Agenzia delle entrate il cosiddetto “modello polivalente” per la comunicazione delle operazioni – di importo superiore a 500 euro – effettuate a marzo (o nel 1° trimestre 2014) nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).