Ritocchi e correzioni al 730: non soggetta a Irpef la casa su cui si è pagata la mini-Imu

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 10 marzo 2014)

Ultimi ritocchi, da parte dell’Agenzia delle entrate, per dare il via definitivo all’operazione “730/2014”. Ricordiamo, infatti, che scade a fine mese (il 30 aprile) il termine di presentazione della dichiarazione per chi vuole avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, nel caso quest’ultimo abbia manifestato l’inten­zione di prestarla (invece, chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato avrà tempo fino al 31 maggio, termine che, quest’anno, slitta al 3 giugno).
Due i provvedimenti pubblicati: uno fornisce dettagliate istruzioni a sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale, ed approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730 (un terzo provvedimento contiene le specifiche tecniche anche per i dati di UNICO 2014 Persone fisiche); l’altro, invece, apporta una gran quantità di ritocchi al modello che era stato pubblicato a metà gennaio, necessari sia per correggere errori materiali sia per adeguare le istruzioni e il modello stesso a interpretazioni emerse successivamente alla sua approvazione.
Due, in particolare, le novità di sostanza che segnaliamo.
La prima è legata alla “rivoluzionaria” modifica normativa che da quest’anno mette a regime, per tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (sia chi deve pagare sia chi va a rimborso, mentre lo scorso anno la chance fu data solo a chi chiudeva la dichiarazione con un credito), la possibilità di adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730 ad un professionista abilitato oppure ad un CAF, anche nel caso in cui non si abbia un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. Per segnalare la situazione particolare, nel frontespizio del modello è stata aggiunta una nuova casella, denominata “730 senza sostituto”, in cui dovrà essere indicata la lettera “A” (in questi casi, inoltre, nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” andrà esclusivamente barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”, mentre – ovviamente – non dovranno essere compilati i campi riservati ai dati riguardanti il sostituto d’imposta).
L’altra novità di rilievo riguarda, più che il modello vero e proprio, le istruzioni per la compilazione, in modo da allinearle a quelle di UNICO, che era stato approvato successivamente al 730 e quindi aveva avuto modo di recepire la sopraggiunta interpretazione ministeriale sul tema dei rapporti tra IMU ed IRPEF nei casi in cui, lo scorso anno, l’imposta municipale era dovuta solo in parte. In sostanza, viene ora chiaramente precisato che non sono da assoggettare all’IRPEF e alle relative addizionali regionale e comunale le abitazioni principali per le quali, nel 2013, si è dovuta versare esclusivamente la prima o la seconda rata dell’IMU oppure la mini-IMU.
Nell’inserto di “leggi illustrate” di marzo, contenente la guida alla compilazione del Modello 730, avevamo anticipato la corretta interpretazione