Redditometro: basta provare l’esistenza di altre fonti di reddito

(Corte di cassazione, sentenza n. 6396 del 19 marzo 2014)

Al contribuente, per superare la presunzione “redditometrica” e far annullare l’accertamento, è sufficiente dimostrare che l’acquisto dei beni particolarmente costosi (nel caso esaminato, un’imbarcazione e un’auto di lusso), in virtù dei quali è scattato l’accertamento basato sul redditometro, è stato possibile grazie a redditi esenti o altre disponibilità non conosciute dal Fisco, come una donazione ricevuta da un parente oppure la dismissione di titoli finanziari. Non è pertanto tenuto ad offrire anche la dimostrazione dettagliata che quelle somme sono state effettivamente destinate agli incrementi patrimoniali, cioè all’acquisto dei beni di lusso.
Così pronunciandosi, la Corte di cassazione ha mutato il suo precedente orientamento, secondo il quale, invece, il contribuente aveva l’onere di dimostrare non solo la disponibilità di ulteriori redditi legittimamente non dichiarati, ma anche che le spese “incriminate” fossero state sostenute proprio con quei soldi. Una dimostrazione, in verità, non esattamente facile da dare, soprattutto a distanza di un po’ di anni.
Il principio enunciato dai Giudici di legittimità, benché espresso in relazione a un accertamento assoggettato alle regole del “vecchio” redditometro, potrà certamente avere valenza anche in riferimento al “nuovo”.