Le consultazioni dei dati catastali sono gratis on-line

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 4 marzo 2014)

Dal 31 marzo scorso, i contribuenti persone fisiche possono consultare, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi tributo, le banche dati ipotecaria e catastale anche dal proprio computer, su internet, attraverso uno dei due canali telematici dell’Agenzia delle entrate, Fisconline o Entratel (quest’ultimo è riservato agli intermediari e a chi deve presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770, per più di 20 soggetti).
Il servizio fornisce esclusivamente le informazioni riguardanti la persona con il cui codice fiscale si effettua la consultazione. In particolare, si tratta:
● per quanto riguarda la banca dati catastale, degli immobili dei quali il soggetto risulta titolare, anche solo in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, ecc.);
● per quanto riguarda la banca dati ipotecaria, delle formalità (trascrizione, iscrizione di ipoteca, ecc.) trascritte nei registri immobiliari in cui sono presenti il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione e gli immobili di cui lo stesso risulta intestatario negli atti catastali.
Dunque, la consultazione gratuita, già prevista presso gli uffici, è stata ora estesa alle modalità telematiche, momentaneamente per le sole persone fisiche. Per accedere al servizio on line, occorre essere registrati ad uno dei canali. In particolare, per Fisconline, è necessario essere in possesso ddel codice pin rilasciato dall’Agenzia delle entrate; la richiesta per ottenerlo può essere presentata presso un qualsiasi ufficio territoriale del Fisco oppure direttamente via internet.
La consultazione telematica della banca dati catastale può avvenire, in maniera gratuita, anche presso gli sportelli catastali decentrati (solitamente, ubicati presso i locali delle aamministrazioni comunali), esibendo un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, può provvedervi il legale rappresentante (o altro rappresentante organicamente riferibile all’ente), che, oltre ad esibire il proprio documento, deve comprovare – anche tramite dichiarazione sostitutiva – la qualità di rappresentante del soggetto cui la visura si riferisce.