Infrazioni al super bollo: i codici per “conciliare” l’accertamento del Fisco

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014)

Istituiti dall’Amministrazione finanziaria i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a titolo di addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “super bollo”), della relativa sanzione e degli interessi, pretesi dal Fisco a seguito di atto di accertamento.
Si tratta del balzello aggiuntivo introdotto dal decreto legge n. 98/2011 a carico di chi, al Pubblico registro automobilistico, risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di autovetture di una certa potenza. Inizialmente (ossia per il solo 2011), la misura del super bollo è stata di 10 euro per ogni chilowatt superiore ai 225. Qualche mese dopo, il decreto legge n. 201/2011 (c.d. “salva Italia”) ha raddoppiato la taglia del prelievo, portandolo, con decorrenza dall’anno 2012, a 20 euro per ogni chilowatt oltre il limite. Non solo. Allo scopo di arricchire ulteriormente il bottino, è stato anche notevolmente ampliato il parco macchine da “super bollare”, abbassando a 185 la soglia dei chilowatt oltrepassata la quale scatta l’assoggettamento all’addizionale. Questa deve essere assolta contestualmente al bollo ordinario. In caso di omesso o insufficiente versamento, è prevista l’applicazione della sanzione “tipica” per le infrazioni di questo tipo riguardante qualsiasi tributo, ossia il 30% dell’importo non versato (articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997).
Ebbene, i codici tributo dettati adesso dall’Agenzia delle entrate servono proprio a pagare gli importi dovuti quando il Fisco accerta violazioni in materia. Le somme vanno versate utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Nella delega di pagamento devono essere indicati i codici: “A500”, per il tributo vero e proprio, ossia l’addizionale erariale alla tassa automobilistica non versata o versata in maniera insufficiente; “A501”, per la sanzione; “A502”, per gli interessi. Inoltre, bisogna riportare: i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento nella sezione “CONTRIBUENTE”; il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento, così come indicati nell’atto di accertamento inviato dall’ufficio, nei rispettivi campi della sezione “ERARIO ED ALTRO”; la lettera “F” nel campo “tipo”. Nel campo “elementi identificativi” non deve essere riportato alcun dato.