Agevolazione “prima casa” in salvo anche se il riacquisto avviene a titolo gratuito

(Corte di cassazione, ordinanza n. 5689 del 12 marzo 2014)

Chi vende l’abitazione acquistata fruendo dei benefici “prima casa” prima che siano trascorsi cinque anni, non decade dall’agevolazione se, entro un anno dalla cessione, acquista un’altra abitazione principale, anche attraverso un atto di donazione.
La Cassazione ha confermato il verdetto di secondo grado della Commissione tributaria regionale, favorevole al contribuente, nei cui confronti l’ufficio delle Entrate aveva notificato un atto per il recupero di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Secondo il Fisco, la vendita infraquinquennale della casa comprata con i benefici comportava la perdita degli stessi, in quanto non seguita, nei successivi dodici mesi, dall’acquisto a titolo oneroso di un’altra abitazione principale: l’immobile ricevuto in donazione non era sufficiente a impedire la decadenza dal regime di tassazione più favorevole applicato al momento dell’acquisto della precedente casa.
Di parere opposto, dunque, sia la CTR sia adesso, chiudendo la vertenza in maniera definitiva, i Giudici supremi. Secondo la Corte (che cita un proprio recente precedente, la sentenza n. 16077 del 2013), la norma di riferimento, quando stabilisce che per mantenere l’agevolazione si deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, “non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito”.