Accolte le richieste del Garante. Il nuovo redditometro parte “ignorando” le spese medie Istat

(Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014)

Partorito nel 2010 (articolo 22 del DL n. 78/2010), dopo quasi quattro anni di lavori dell’Amministrazione finanziaria (due e mezzo soltanto per emanare il decreto ministeriale attuativo), è partito il nuovo redditometro, lo strumento attraverso il quale il Fisco può ricostruire sinteticamente il reddito delle persone fisiche per le quali riscontra una differenza di almeno il 20% tra i redditi dichiarati e le spese effettuate.
Diverse le difficoltà incontrate dal Fisco per definire nel dettaglio la disciplina operativa, soprattutto per dribblare i molteplici rischi di violazione della privacy intrinsecamente connessi al meccanismo di funzionamento dello strumento accertativo. Il via libera definitivo agli uffici dell’Agenzia delle entrate per avviare le attività di controllo basate sul nuovo redditometro è arrivato a marzo, con la circolare n. 6/E, che ha accolto le ultime osservazioni del Garante della privacy. Relativamente al primo periodo d’imposta cui è applicabile il nuovo redditometro (il 2009, per il quale – tra l’altro – a fine anno scadono i termini di decadenza per i controlli), il numero di contribuenti che vi saranno “coinvolti” è stato ridotto da 35.000 a 20.000, puntando l’attenzione – come annunciato dai vertici dell’Agenzia – sui casi anomali, quelli che presentano una differenza eclatante tra redditi dichiarati e spese. I “selezionati” riceveranno una lettera di invito a presentarsi presso l’ufficio delle Entrate per giustificare l’apparente incompatibilità delle spese sostenute nel 2009 con il reddito dichiarato in quello stesso anno.
Gli ultimi aggiustamenti che il Fisco ha dovuto apportare alla disciplina operativa per recepire i rilievi del Garante della privacy riguardano le spese medie ISTAT, il “fitto figurativo” e la “famiglia fiscale”.

Spese correnti e medie Istat
Le medie ISTAT concernenti le spese per uso corrente (alimentari, abbigliamento, alberghi, viaggi organizzati, ecc.) non verranno utilizzate né in sede di selezione dei contribuenti da controllare né in sede di contraddittorio né, tanto meno, potranno rientrare nella vera e propria ricostruzione sintetica del reddito. Per questo tipo di spese (beni e servizi di uso quotidiano), dunque, non si terrà mai conto delle medie ISTAT; le stesse potranno essere oggetto di discussione in sede di contraddittorio e, quindi, rientrare nella rideterminazione del reddito, soltanto se il Fisco sarà in possesso di dati certi. Inoltre, le medie Istat possono essere utilizzate in riferimento alle cosiddette “spese connesse ad elementi certi”, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (fondamentalmente, quindi, la casa e l’auto). In pratica, ad esempio, in base ai metri quadri dell’abitazione in cui si vive, sarà imputato un tot di spese per la manutenzione ordinaria, per l’acqua ed il condominio (non più anche quelle per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, come era stato precedentemente previsto); mentre, in base ai kw di potenza dell’auto, sarà attribuito un tot di spese per l’utilizzo del mezzo;

Il fitto figurativo per i “senza casa”
Il cosiddetto “fitto figurativo”, cioè la spesa attribuita al contribuente che non risulta, nel comune di residenza, in possesso di un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di locazione o di leasing immobiliare, oppure a uso gratuito, non verrà preso in considerazione nella fase di selezione dei contribuenti da accertare. In sede di contraddittorio, sarà il contribuente a illustrare la propria condizione abitativa, consentendo, nella ricostruzione sintetica del reddito, di imputare, anziché la spesa per fitto figurativo, le “spese per elementi certi” corrispondenti alle caratteristiche dell’im­mobile di cui dispone (se il contribuente non fornisce i chiarimenti necessari o non si presenta al contraddittorio, alla ricostruzione del reddito concorrerà necessariamente la spesa per fitto figurativo);

Famiglia reale e famiglia fiscale
Per evitare di selezionare contribuenti che evidenziano uno scostamento individuale tra entrate e uscite, magari giustificabile con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, l’ufficio dovrà verificare, presso l’Anagrafe comunale, l’effettiva composizione del nucleo familiare, se cioè la “famiglia fiscale” presente in Anagrafe tributaria corrisponde a quella anagrafica, che può comprendere anche figli maggiorenni, altri familiari conviventi, partner, non fiscalmente a carico. Il reddito complessivo dichiarato dai componenti della “famiglia anagrafica” potrebbe giustificare lo scostamento rilevato a livello individuale. Caso tipico è quello del papà che compra la casa al figlio maggiorenne con basso reddito.