(Corte di cassazione, sentenza n. 3111 del 12 febbraio 2014)
Quando il contribuente dimostra adeguatamente, con “documenti inoppugnabili”, che gli investimenti da lui effettuati (nel caso esaminato, il finanziamento di una società) sono stati realizzati grazie a disinvestimenti (vendita di un immobile e di titoli di Stato) avvenuti nel periodo immediatamente precedente, ricade sull’ufficio l’onere di provare che il denaro ricavato da quelle cessioni è stato invece utilizzato diversamente. Se non lo fa, è nullo l’accertamento da redditometro, che ricostruisce sinteticamente il reddito in base ad indici sintomatici della capacità contributiva.