Professionisti e IRAP: la presenza di praticanti non obbliga al pagamento

(Corte di cassazione, sentenza n. 2520 del 5 febbraio 2014)

Il commercialista che si avvale esclusivamente della collaborazione di tirocinanti (e non di lavoratori dipendenti) non è tenuto, per questo unico motivo, al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. La presenza dei tirocinanti, infatti, non è rappresentativa di “una forte componente organizzativa”, come invece sostenuto dal Fisco che, di conseguenza, aveva assoggettato il professionista al tributo, e come “passivamente” accettato dalla Commissione tributaria regionale. La decisione della Cassazione, che ha dato ragione al professionista, contesta proprio la generica motivazione adottata dalla sentenza della CTR. I giudici di secondo grado non hanno tenuto conto delle specifiche osservazioni formulate dal commercialista, “che aveva ad esempio posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti”. In materia, da diversi anni, l’orienta­mento della Cassazione è chiaro ed univoco. Per gli esercenti attività di lavoro autonomo, il presupposto impositivo dell’auto­noma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito (le Commissioni tributarie) ed è insindacabile in sede di legittimità (davanti alla Corte di cassazione) se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: è il responsabile dell’or­ganiz­zazione e non è quindi inserito in strut­ture organizzate riferibili ad altrui responsabilità; impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Spetta al contribuente che chiede il rimborso dell’imposta pagata, dimostrare l’assenza di queste condizioni. La presenza di praticanti nello studio professionale – aveva già affermato la Corte in suoi precedenti – non determina, di per sé, la stabile organizzazione che giustifica l’assoggettamento ad IRAP: gli apprendisti non partecipano alla formazione del reddito in modo autonomo, ma offrono la loro collaborazione per completare l’iter formativo. A meno che l’entità dei compensi corrisposti non sia tale da poter affermare che i praticanti svolgono, di fatto, la funzione di personale dipendente, tanto da determinare un’autonoma organizzazione.