Non è soggetto a IRAP il medico di famiglia che opera in due studi

(Corte di cassazione, ordinanza n. 2967 del 10 febbraio 2014)

Ancora un punto a favore dei medici di base (o “di famiglia”) convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nell’annosa questione della loro assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo la Corte di cassazione, il fatto che svolgano l’attività in due diversi studi professionali non li qualifica necessariamente soggetti passivi ai fini IRAP: l’utilizzo di due studi, di per sé, non è presupposto di autonoma organizzazione, ma “costituisce soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività”.