Mediazione tributaria: la disciplina rinnovata si applica dal 2 marzo

(Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014)

Il Fisco ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dall’ultima Legge di stabilità in materia di reclamo e mediazione tributaria, la procedura che dall’aprile 2012 va obbligatoriamente attivata per cercare di prevenire (e risolvere in via amministrativa) le controversie tributarie con l’Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro. Le novità si applicano agli atti notificati a partire dal 2 marzo. 1. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità, e non più di ammissibilità, del ricorso. La disciplina della mediazione prevede che il procedimento attivato con la presentazione dell’istanza deve concludersi entro 90 giorni dalla sua ricezione da parte dell’ufficio; quando il reclamo non viene accolto o non si raggiunge un accordo, decorsi i 90 giorni, il contribuente ha 30 giorni per costituirsi in giudizio davanti alla Commissione tributaria. Se il ricorso è depositato in Commissione prima che siano passati 90 giorni dal ricevimento del reclamo da parte dell’ufficio (o quest’ultimo non viene presentato affatto), lo stesso – dopo la modifica normativa – è improcedibile, non più inammissibile. L’ufficio può eccepire la circostanza in sede di costituzione in giudizio e richiedere il rinvio dell’udienza. 2. La presentazione del reclamo comporta la sospensione ex lege, per 90 giorni, dell’esecuzione dell’atto contestato (sono escluse le istanze improponibili, quelle, ad esempio, di valore superiore a 20.000 euro o indeterminabile oppure riguardanti atti non impugnabili, ecc.). Pertanto, in quell’intervallo temporale, l’ufficio: a) se l’atto contestato è un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento, non può affidare ad Equitalia il carico per la riscossione; b) se l’atto è un ruolo, deve comunicare ad Equitalia la sospensione della riscossione; c) negli altri casi, non procede all’iscrizione a ruolo. Se il reclamo non è accolto o non c’è accordo di mediazione, passati 90 giorni, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi di legge. 3. Al procedimento di mediazione si applicano le disposizioni sui termini processuali. La notifica del provvedimento dell’ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva più ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio delle parti, che quindi resta fissata, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio. Prima, invece, era previsto che tale termine decorresse, in caso di reclamo respinto, dal ricevimento del diniego, ovvero, in caso di accoglimento parziale del reclamo, dalla notifica dell’atto di accoglimento parziale. Inoltre, diversamente da quanto stabilivano le vecchie regole, nel calcolo dei 90 giorni va considerata anche la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. 4. L’esito della mediazione ha effetto anche sui contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il loro pagamento rileva per il perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite F24, indicando, nella sezione INPS, le causali APMF (gestione artigiani), CPMF (gestione commercianti), LPMF (gestione separata liberi professionisti). Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali a seguito di mediazione non sono dovuti sanzioni ed interessi.