Debiti fiscali da accertamento e crediti P.A.: per compensare, F24 e codice tributo ad hoc

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 31 gennaio 2014 e risoluzione n. 16 del 4 febbraio 2014)

È finalmente possibile sfruttare in compensazione i crediti certificati (cioè, non prescritti, certi, liquidi, esigibili) maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche amministrazioni, in relazione a somministrazioni, forniture e appalti. Le somme non ancora incassate possono essere “spese” per saldare debiti da accertamento, derivanti cioè da istituti deflativi del contenzioso (adesione al pvc o all’invito al contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). Dopo il decreto ministeriale del 14 gennaio che ha dato attuazione alla disposizione normativa contenuta nel Dl 35/2013 (vedi le leggi illustrate di febbraio, pag. 36), l’Agenzia delle entrate ha predisposto un modello di versamento dedicato (“F24 Crediti PP.AA.”) e uno specifico codice tributo (“PPAA”). I contribuenti interessati, per poter accedere alla compensazione, devono acquisire il numero di certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite la quale le Amministrazioni debitrici attestano le somme ancora dovute a professionisti e imprenditori per acquisti o prestazioni. Tale numero va riportato nell’apposito campo dell’“F24 Crediti PP.AA.”, mentre il codice tributo “PPAA” deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. L’operazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.