Cartelle “pazze”: istanza di sospensione anche via Internet

(Equitalia, comunicato stampa del 5 febbraio 2014)

Per richiedere la sospensione delle cartelle che si considerano non dovute, non è indispensabile recarsi presso uno sportello di Equitalia. L’istanza, ora, può essere presentata anche via Internet, dal sito www.gruppoequitalia.it, entrando nel box “Sospendere la riscossione” e inserendo nell’apposito modulo i propri dati e quelli dell’atto per sui si fa la domanda. Non occorre alcun tipo di registrazione. La procedura per richiedere la sospensione delle cartelle direttamente alla società di riscossione è stata introdotta dalla legge n. 228/2012 (Stabilità 2013), per consentire al contribuente, in determinati casi, di ottenere subito lo stop alle attività cautelari ed esecutive di Equitalia (fermo amministrativo, pignoramento, ecc.). Si tratta delle ipotesi in cui il “presunto debitore” ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo oppure ha ottenuto una sospensione amministrativa (dall’ente creditore) o giudiziale (dalla Commissione tributaria o dal Giudice ordinario) o un provvedimento di sgravio dall’ente creditore o, ancora, una sentenza a lui favorevole che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore o, ancora, può dimostrare qualsiasi altra causa che rende la pretesa illegittima (ad esempio, la prescrizione del credito prima della formazione del ruolo). In tutti questi casi, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva), il contribuente può richiedere la sospensione ad Equitalia allegando idonea documentazione (ad esempio, la ricevuta dell’avvenuto pagamento, la copia della sentenza o del provvedimento di sgravio, ecc.). L’agente della riscossione blocca le sue attività e, nei dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza, invia la documentazione all’ente creditore perché ne verifichi la correttezza. Quest’ultimo comunica l’esito del controllo sia all’interessato sia ad Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella. Nel caso in cui l’ente creditore non dia riscontro alla pratica entro 220 giorni dalla presentazione della domanda, la cartella contestata viene annullata di diritto. L’iter appena descritto, fino ad oggi, poteva essere avviato recandosi presso un qualsiasi sportello di Equitalia, via posta (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), posta elettronica o fax. Adesso, invece, la procedura è attivabile anche attraverso la Rete. All’istanza deve essere allegata (scansionando il documento), oltre alla documentazione che giustifica la richiesta di sospensione, copia di un documento di riconoscimento. Inviata l’istanza, il sistema fornisce un riepilogo con i dati inseriti.