Sardegna: entro il 17 febbraio i tributi sospesi per l’alluvione. Per pagare, finanziamenti

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 17 gennaio 2014)

A favore dei contribuenti sardi danneggiati dall’alluvione del novembre scorso, il DM del 30 novembre scorso aveva deciso la sospensione dei versamenti e degli altri adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. Lo stop riguardava, tra gli altri, la seconda rata dell’IMU, l’ultima rata dei versamenti da UNICO 2013 (per i titolari di partita IVA), l’IVA relativa ad ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre (contribuenti trimestrali), il secondo acconto di IRPEF/IRES, IRAP, cedolare secca, ecc. Un successivo decreto aveva fissato il ritorno alla “normalità” per il 27 dicembre, data entro la quale si sarebbero dovute versare tutte le somme non pagate nel periodo di sospensione. Dopo pochi giorni, il DL n. 151 ha concesso un po’ più di respiro ai contribuenti “alluvionati”, facendo slittare l’appuntamento “gratuitamente” (cioè, senza sanzioni e interessi) al 17 febbraio 2014 e dando la possibilità, per far fronte al pagamento dei tributi sospesi, di chiedere un finanziamento, della durata massima di due anni.
A tale scopo, i contribuenti interessati dovranno innanzitutto comunicare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, i propri dati e quelli relativi ai pagamenti per i quali hanno fruito della sospensione, utilizzando il modello e il software disponibili su www.agenziaentrate.it. Poi, dovranno presentare a una banca o una finanziaria operante negli stessi territori sinistrati la copia del modello inviato all’Agenzia delle entrate e la ricevuta che ne attesta la trasmissione, nonché un’autocertificazione per attestare i danni subiti e il nesso di causalità con l’evento alluvionale.
Il finanziamento può essere richiesto: dalle persone fisiche (anche in qualità di sostituti d’imposta) che hanno subito danni dall’alluvione e che al 18 novembre 2013 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio di uno dei comuni individuati con i DM del 30 novembre e del 20 dicembre 2013; dai soggetti diversi dalle persone fisiche (anche come sostituti d’imposta), danneggiati dall’evento, che al 18 novembre 2013 avevano la sede legale o quella operativa in quei territori.