Ricerca e sviluppo: le regole del bonus per chi assume personale altamente qualificato

(Ministero sviluppo economico, decreto del 23/10/2013 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/1/2014)

A distanza di un anno e mezzo dall’emanazione della norma istitutiva (articolo 24 del DL n. 83/2012), ma comunque con applicazione retroattiva a partire dalle assunzioni fatte dal 26 giugno 2012 (cioè, dalla data di entrata in vigore di quel provvedimento), sono arrivate le disposizioni attuative dell’age­volazione fiscale a favore di chi assume a tempo indeterminato – anche semplicemente trasformando contratti a tempo determinato già in essere – personale altamente qualificato (in possesso, cioè, di un dottorato di ricerca universitario conseguito in Italia o, se riconosciuto equipollente, anche all’estero oppure in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, se impiegato in attività di ricerca e sviluppo).
Al beneficio, che consiste in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione – presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento – e da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale lo stesso credito è maturato, sono ammessi tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa, sia persone fisiche che giuridiche. Il bonus è pari al 35% del “costo aziendale” sostenuto dall’impresa per le nuove assunzioni (ossia, retribuzione lorda e contributi previdenziali ed assistenziali), entro il limite massimo annuale di 200.000 euro, a prescindere dal numero di assunzioni effettuate.
Il decreto, poi, ricorda le cause che comportano decadenza del diritto a fruire del contributo: riduzione o mantenimento, nei tre anni successivi all’assunzione ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale; mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni (due, nel caso di piccole e medie imprese); delocalizzazione dell’attività, successivamente all’11 agosto 2012, in un Paese non appartenente all’Area economica europea, con riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui si è fruito del contributo; accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; emanazione di provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Tuttavia, per l’effettiva operatività dell’agevolazione bisogna attendere un ulteriore successivo decreto ministeriale, che dovrà definire i contenuti della domanda di accesso al credito e le procedure per la sua presentazione. Lo Sviluppo economico comunicherà sul proprio sito il termine iniziale per la trasmissione delle istanze e, successivamente, quello finale per esaurimento delle risorse disponibili.