Ok alla compensazione tra debiti da accertamento e crediti verso la P.A.

(Ministero dell’economia, decreto del 14/1/2014 pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/1/2014)

Finalmente sbloccata la compensazione tra i crediti vantati da imprese e professionisti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni, e i cosiddetti “debiti da accertamento tributario”. In pratica, coloro che, per evitare liti con il Fisco, decidono di avvalersi di uno degli istituti deflativi del contenzioso (adesione al verbale di constatazione o all’invito al contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione tributaria), possono onorare le somme dovute anche compensando con eventuali crediti commerciali maturati nei confronti dello Stato, enti pubblici, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Deve trattarsi di crediti maturati al 31 dicembre 2012, non prescritti, certi, liquidi, esigibili e, soprattutto, certificati dalla PA debitrice attraverso l’apposita piattaforma elettronica di certificazione, gestita dalla Ragioneria generale dello Stato. La compensazione deve avvenire esclusivamente tramite modello F24 telematico, indicando gli specifici codici tributo che saranno istituiti dall’Agenzia delle entrate. Se il debito è superiore ai crediti vantati, la differenza potrà essere versata con lo stesso modello F24 oppure attraverso una ulteriore, distinta operazione.
Perché i pagamenti dei debiti da accertamento si considerino perfezionati, occorre che:
● i crediti risultino dalla certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica e non siano stati già pagati dalla PA o impiegati per altre finalità;
● la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
● il titolare del debito coincida con il titolare del credito;
● nell’F24 telematico non ci siano pagamenti ulteriori rispetto a quelli ammessi alla compensazione con crediti commerciali;
● l’utilizzo nello stesso F24 telematico di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, sia conforme alle norme sul controllo preventivo delle compensazioni tramite F24;
● l’addebito dell’eventuale differenza sia andato a buon fine.
Se manca anche uno solo di tali requisiti, tutti i pagamenti compresi nell’F24 telematico sono considerati omessi.