I vantaggi per il contribuente: interessi solo al 1%

Interessi legali all’1%: i vantaggi per il contribuente (Min. delle finanze, decreto del 12/12/2013, in G.U. n. 292 del 13/12/2013)
Dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova misura del saggio degli interessi legali, sceso dal 2,5 all’1 per cento. La variazione è arrivata, secondo quanto stabilisce la legge, con decreto del Mef, pubblicato tempestivamente sulla Gazzetta Ufficiale. L’articolo 1284 del codice civile, infatti, prevede che annualmente, entro il 15 dicembre, il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare il tasso legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; in assenza di tale provvedimento, il saggio resta invariato per l’anno successivo.
Oltre ad avere riflessi sugli investimenti, sull’accensione di mutui e sui finanziamenti, la modifica del tasso degli interessi legali ha ripercussioni anche in ambito fiscale, ad esempio sul costo del ravvedimento operoso. Infatti, la disciplina di tale istituto – che consente di regolarizzare, tra l’altro, gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi, con il beneficio di una sensibile riduzione della sanzione – prevede che la procedura si perfeziona con il pagamento, oltre che dell’imposta (o della differenza di imposta) “saltata” e della sanzione ridotta, anche degli interessi moratori, calcolati al tasso legale a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Dal 1° gennaio, dunque, si applica il nuovo saggio dell’1 per cento. Pertanto, in caso di violazione commessa nel 2013 e di ricorso al ravvedimento nel 2014, per determinare gli interessi dovuti, va fatto un doppio conteggio, utilizzando la vecchia misura del 2,5% per i giorni ricadenti nel 2013 e quella nuova dell’1% per i giorni del 2014.
Facciamo l’esempio di un contribuente che, non avendo onorato l’appuntamento del 2 dicembre scorso con la seconda rata dell’acconto IRPEF (mettiamo, 1.000 euro), decide di avvalersi del “ravvedimento lungo”, quello che consente di sanare le violazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa l’infrazione (nel caso specifico, quindi, entro il 30 settembre 2014, scadenza fissata per l’invio del modello UNICO 2014 per i redditi 2013). Se regolarizzerà proprio nell’ultimo giorno a disposizione, oltre a pagare l’imposta principale (1.000 euro) e la sanzione ridotta al 3,75%, dovrà calcolare e versare gli interessi al 2,5% per i 29 giorni del 2013 (dal 3 al 31 dicembre) e all’1% per i 273 giorni del 2014 (dal 1° gennaio al 30 settembre).
La modifica del saggio non riguarda il solo ravvedimento, ma tutte le situazioni per le quali le norme fiscali stabiliscono che un determinato fatto produce, appunto, il computo degli interessi legali, come nel caso dei coefficienti per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, utilizzato per quantificare l’imposta di registro o quella su successioni e donazioni.
Il nuovo tasso riguarda anche i contribuenti che, in relazione a un contratto di locazione di durata pluriennale per il quale non si è scelto di applicare la cedolare secca e quindi ancora soggetto all’imposta di registro, decidono di versare il tributo in un’unica soluzione al momento della registrazione, anziché anno per anno. Optando per questa soluzione, infatti, spetta uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per gli anni di durata contrattuale. Se, ad esempio, questa è fissata in quattro anni, dall’imposta ora andrà detratto il 2%, percentuale ottenuta moltiplicando per quattro lo 0,5%, ossia la metà del nuovo tasso. Lo scorso anno, per la stessa situazione, lo sconto era del 5%, ossia 1,25% (la metà di 2,50%, tasso vigente all’epoca) moltiplicato quattro.