Documenti anche in cassazione

Il contribuente può presentare in giudizio i documenti non esibiti in verifica per difficoltà a reperirli (Corte di cassazione, sentenza n. 27595 del 10 dicembre 2013)

La mancata esibizione, da parte del contribuente accertato, di documenti (libri, registri, scritture contabili) richiesti dagli agenti verificatori (militari della Finanza o ispettori delle Entrate) non legittima sempre e comunque l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 52, quinto comma, del DPR n. 633/1972, ossia la successiva inutilizzabilità in sede contenziosa di tali documenti. Se la circostanza è stata determinata da “manifesta difficoltà di reperimento” delle carte richieste, il contribuente conserva il suo diritto di difesa, potendo portare e far valere in giudizio quanto non prodotto in sede di verifica.
La Cassazione, dunque, pur ribadendo che la sanzione dell’inutilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa di un documento non scatta solo quando la sua mancata esibizione è “dolosa”, cioè finalizzata ad intralciare e condizionare l’attività di accertamento, ma anche quando dipende da errore non scusabile (ossia è dovuta, ad esempio, a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.), ha tuttavia precisato che la stessa si giustifica se si verificano due condizioni: la prima è che – ovviamente – il documento sia stato richiesto in sede di verifica, la seconda che il contribuente fosse in condizione di dar seguito alla richiesta adottando l’ordinaria diligenza, ossia che il documento fosse in suo possesso o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile presso chi lo possedeva.
Partendo da tali principi, la Cassazione ha confermato l’operato della Commissione tributaria regionale, che aveva ammesso l’esame di documenti non esibiti dal contribuente durante la verifica per “manifesta difficoltà di reperimento”, non superabile con l’ordinaria diligenza. A supporto della decisione, la Corte suprema ha sottolineato che la circostanza accertata dai giudici della CTR, cioè che i documenti successivamente prodotti in giudizio fossero di difficile reperimento al momento della verifica, non è stata contestata dall’Amministrazione fiscale nel ricorso per cassazione.